Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge reca disposizioni in materia di bilanci dei sindacati e delle loro associazioni, argomento attualmente non disciplinato da alcuna norma giuridica. La proposta di legge nasce dall'esigenza di assicurare piena trasparenza e informazione ai cittadini relativamente alle attività di interesse comune e alla gestione dei loro soldi. È bene ricordare che oltre alla riscossione dei tesseramenti i sindacati, come riportato da diversi e noti quotidiani, incassano dallo Stato milioni di euro per i patronati e si servono di un ente pubblico, quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per riscuotere le quote di adesione anche dai pensionati e dai lavoratori autonomi. Ovviamente la parte da leone la fanno CGIL, CISL e UIL, che riscuotono ogni anno contributi superiori a un milione di euro, tra tesseramenti, attività di servizi e contributi vari. Dunque, considerata la cospicua gestione di fondi dei contribuenti da parte delle associazioni sindacali, si ritiene fondamentale affrontare costruttivamente la rendicontazione delle attività svolte dalle stesse, attraverso l'obbligo della predisposizione del bilancio, al fine di rendere trasparente e conosciuta un'attività che coinvolge milioni di persone nonché la vita politica, economica e produttiva dell'intero territorio. Si ritiene che i cittadini abbiano il diritto di sapere dove vanno a finire i loro soldi e come vengono amministrati dalle organizzazioni in oggetto e per fare ciò è importante stabilire regole puntuali per la redazione dei bilanci in questione, costruendo un modello di rendicontazione strutturato su quello previsto dalle direttive comunitarie e adeguato alla natura propria non commerciale dei soggetti oggetto

 

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della presente proposta di legge. Al riguardo si ricorda che a seguito del recepimento nel nostro ordinamento giuridico della quarta direttiva e della settima direttiva comunitarie in materia societaria, con il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 (rispettivamente direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, e direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983), il nuovo schema di bilancio di esercizio è attualmente costituito dai seguenti documenti contabili:

          1) stato patrimoniale;

          2) conto economico;

          3) nota integrativa. Quest'ultima ha la funzione di illustrare le voci dello stato patrimoniale e del conto economico, ed è parte integrante del bilancio di esercizio.

      Inoltre, le disposizioni della presente proposta di legge sono rivolte a costituire una normativa in materia di bilanci che tenga conto della particolare natura dei soggetti tenuti a redigerli. Infatti, le norme sono adeguate a quanto previsto, in merito, dalla disciplina civilistica per le società di capitali anche se non viene fatto un rinvio esplicito a tale normativa.
      L'obbligo alla redazione del bilancio di esercizio, stabilito dall'articolo 1 della presente proposta di legge, è previsto secondo il modello di cui all'allegato A annesso alla medesima. Tale modello, peraltro già noto per essere stato previsto dalla normativa relativa ai partiti politici, si adegua a quanto disposto dagli articoli 2424 (contenuto dello stato patrimoniale) e 2425 (contenuto del conto economico) del codice civile, con le necessarie differenze in alcune voci in considerazione della particolare attività svolta da questi soggetti.
      Le modalità per la redazione del bilancio sono individuate all'articolo 2. In particolare, il comma 1 prevede che i rappresentanti legali o i tesorieri, cui per statuto è affidata la gestione delle attività patrimoniali del sindacato o delle associazioni di cui all'articolo 1, devono redigere il bilancio di esercizio. Il comma 2 dispone che il bilancio deve essere corredato da una relazione del legale rappresentante di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del sindacato o dell'associazione e sull'andamento della gestione nel suo complesso, da redigere secondo il modello di cui all'allegato B, anch'esso strutturato su quello previsto dall'articolo 2428 del codice civile e anch'esso parzialmente differente da tale modello per le ragioni esposte. Per quanto riguarda le disposizioni testé illustrate si fa presente che il comma 10 prevede che gli obblighi da esse previste, ossia la redazione del bilancio secondo il modello di cui all'allegato A corredato dalla relazione di cui all'allegato B, decorrono dal 1o gennaio 2008 e che i legali rappresentanti o i tesorieri, di cui al comma 1, sono tenuti a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno su almeno su tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa. Inoltre i commi 5, 7 e 8 del medesimo articolo recano disposizioni in materia di libri obbligatori e di scritture contabili prevedendo che:

          a) i rappresentanti legali di cui al comma 1 devono tenere il libro giornale e il libro degli inventari e conservare ordinatamente gli originali della documentazione amministrativa e contabile per almeno cinque anni;

          b) i libri contabili tenuti dai sindacati e dalle associazioni, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio il quale deve dichiarare nell'ultima pagina il numero dei fogli;

          c) il libro giornale deve indicare, giorno per giorno, le operazioni compiute.

      Il comma 9 dispone che tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di ordinaria contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine, che non vi si possono fare abrasioni e che, ove sia necessaria una qualsiasi cancellazione, questa deve essere eseguita in modo che le parole cancellate siano leggibili.

 

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      Infine, il comma 3 prevede che il bilancio debba essere corredato da una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato C, anch'esso strutturato su quello di cui all'articolo 2427 del codice civile e anch'esso adeguato, peraltro, alla particolare natura dei sindacati e delle associazioni come definiti dall'articolo 1.
      Al fine di rendere effettivo il rispetto dell'obbligo previsto dalla previsione normativa, all'articolo 3 si prevedono le relative sanzioni consistenti, in caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, previo ricorso di un cittadino iscritto alle liste elettorali di un comune, in una sanzione amministrativa che va da 25.800 euro a 51.600 euro.
      Il modello per la redazione dei bilanci dei sindacati e delle associazioni di cui all'articolo 1, il contenuto della relazione e il contenuto della nota integrativa sono definiti rispettivamente dagli allegati A, B e C annessi alla legge. Si rileva che tali modelli sono strutturati su quelli previsti dalla normativa civilistica per la redazione del bilancio delle società di capitali e adeguati alla natura propria non commerciale di questi soggetti.
      Infine, con l'articolo 5 si vieta ogni forma di trattenuta sindacale. In merito, la volontà popolare si è sostanzialmente espressa attraverso l'approvazione del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1995. Tale esito ha portato all'abrogazione del secondo e terzo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che autorizzava le associazioni sindacali dei lavoratori a percepire, tramite ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali dei lavoratori. Tuttavia tale abrogazione non ha di fatto ostacolato il prelievo, in quanto la prassi della delega al datore di lavoro, dapprima recepita nell'ambito della contrattazione articolata, come previsto dalla norma citata, è stata progressivamente inserita, a decorrere dagli anni sessanta, anche nei contratti collettivi nazionali, ove ha trovato collocazione in clausole contenute nella parte normativa dei contratti stessi. Pertanto, attualmente l'esito referendario risulta di fatto non rispettato. Il comma 1, quindi, ha quale obiettivo, in conformità a quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 12 gennaio 1995, quello di eliminare la base legale del diritto di riscossione riconosciuto alle associazioni sindacali, restituendo interamente la materia all'autonomia contrattuale delle parti.
      Con il comma 3 si prevede l'abrogazione della legge 4 giugno 1973, n. 311, che permette all'INPS e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di riscuotere per conto delle associazioni sindacali e di categoria, e sulla base di convenzioni, i contributi associativi dei lavoratori autonomi iscritti alle predette associazioni. In alcuni casi, come per gli artigiani, i contributi sono pagati mediante emissione di ruolo esattoriale. Con tale sistema le associazioni di categoria dei lavoratori autonomi si assicurano gli introiti associativi, attraverso l'intervento di enti ai quali andrebbero versati solo i contributi obbligatori per legge. Si crea in tal modo confusione tra quanto può essere versato per libera volontà di appartenere ad un'associazione che si riconosce come rappresentativa dei propri interessi e il versamento dei contributi sociali che la legge impone ai cittadini in quanto datori di lavoro. Ciò ha determinato nel tempo un numero impressionante di abusi, impedendo soprattutto al lavoratore autonomo associato la facoltà di recedere dall'associazione. Questa norma è pertanto contraria al principio di libertà di associazione, sancito dall'articolo 18 della Costituzione, che in nessun caso può divenire coercizione ad associarsi attraverso l'intermediazione di organismi pubblici. L'abrogazione, quindi, pone fine al regime privilegiato di cui godono le associazioni di categoria dei lavoratori autonomi e restituisce ai lavoratori stessi il corretto esercizio della libertà di aderire a quelle associazioni che essi ritengono capaci di tutelare i propri interessi di categoria.
 

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      Concludendo, come evidenziato precedentemente, lo scopo principale della presente proposta di legge è quello di prevedere l'obbligo di redazione dei bilanci anche per i sindacati e per le loro associazioni, e ciò attraverso la puntuale individuazione delle modalità di redazione dei bilanci medesimi al fine sia di corrispondere pienamente ai princìpi di unicità e di integrità del bilancio sia di garantire la trasparenza e la pubblicità dello stesso, nonché il divieto di operare qualsiasi forma di trattenuta sindacale diretta. Si ritiene che i cittadini abbiano il diritto di conoscere i documenti contabili dei sindacati, in considerazione della loro particolare posizione all'interno del tessuto sociale e delle delicate funzioni da essi stessi svolte, e il diritto di erogare i contributi sociali volontariamente e individualmente senza alcuna forma «coercitiva».
 

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